Cumulabilità anche con Zes e Zls se non viene superata la spesa sostenuta
Gli aiuti finanziati con fondi europei sono cumulabili con il credito d’imposta concesso da Transizione 5.0, a patto che le agevolazioni non vadano a sovrapporsi nel coprire la stessa parte di costo dell’investimento, garantendo così che non ci sia un doppio finanziamento per lo stesso valore.
Questa è la specifica fornita dal Gse con le nuove faq pubblicate in questi giorni in merito alla misura 5.0.
Importante la precisazione che il massimale è il 100% della spesa.
Cumulo confermato
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile, fermo restando il non superamento del costo, con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes per il Mezzogiorno e per gli investimenti nelle Zls nel centro nord.
La conferma arriva in una faq che elimina quella che diceva il contrario, ma è coerente poiché la modifica è una novità della legge di Bilancio 2025.
Già l’articolo 38 del Dl 19/2024 prevedeva che:
«Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito prevista dal presente articolo, non porti al superamento del costo sostenuto».
Si auspica anche in questo caso, nella prossima tornata di faq, un esempio di calcolo utile a togliere gli ultimi dubbi o i nuovi che emergeranno a conferma o meno che la regola dell’applicazione dell’agevolazione sulla quota residua vale solo in caso di combinazione con gli aiuti finanziati con fondi Ue.
Il meccanismo di calcolo
Secondo quanto riportato dalle faq Gse pubblicate sul sito del Mimit, il meccanismo di calcolo del cumulo fra il credito d’imposta Transizione 5.0 e gli aiuti finanziati dall’Unione Europea implica che, nel caso in cui un’agevolazione sia già stata ricevuta, il credito d’imposta si applicherà solo alla parte residua del costo, evitando la duplicazione dei benefici.
Ad esempio, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta Transizione 5.0 si potrà applicare solo al residuo 40% dei costi. Così si garantisce che non ci sia un doppio finanziamento per lo stesso valore.
La possibilità è coerente con la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025
Il cumulo è ammesso solo se non porta al superamento del costo sostenuto, come specificato dall’articolo 38 del Dl 19 del 2 marzo 2024.
Il meccanismo di calcolo implica che, nel caso di un’agevolazione già ricevuta, il credito d’imposta si applicherà solo alla parte residua del costo, evitando la duplicazione dei benefici.
Le faq chiariscono il tutto con un esempio.
Nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, precisa che il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.